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I Statuto e attività |
Statuto approvato dall’assemblea dei soci in data 26 ottobre 2020 in seconda convocazione e con la maggioranza dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto; abroga il precedente datato 16/01/2009. E’ depositato presso l’Ufficio del Registro di Verona il 29 ottobre 2020. L’associazione è iscritta al registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, con decreto dirigenziale n.32 del 26 settembre 2018, ai sensi della normativa L.R. 13 settembre 2001 n.27, art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177. Codice Fiscale 93103000233 - Partita IVA 04290520230 Tutte le attività sociali sono aperte gratuitamente al pubblico, indipendentemente dalla qualifica di socio, con i soli limiti imposti da regolamenti di sicurezza e da esigenze funzionali. Sulla base di una programmazione semestrale, il Circolo effettua: Conferenze tematiche, tenute dai Soci e da professionisti del settore presso la sede sociale Corso annuale di astronomia base per i neo soci, atto a fornire ai frequentatori una preparazione adeguata alla partecipazione alla vita ed alle attività sociali; Osservazioni pratiche mensili del cielo da parte dei Soci e dei simpatizzanti, e osservative aperte al pubblico, con impiego di strumentazione sociale e privata. Vedi programma primo semestre 2022. Per l'anno 2022: osservazione gratuita mensile della Luna al primo quarto da Piazza Brà (vedi date); Aperture pubbliche a pagamento in Osservatorio astronomico Monte Baldo "A.Gelodi" (vedi date) |
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli” Articolo 1 - Denominazione e sede È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO ASTROFILI VERONESI “A. CAGNOLI” assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L’associazione ha sede legale in Verona, Lungadige Porta Vittoria n. 9 presso il Museo Civico di Storia Naturale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Articolo 2 - Statuto L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Articolo 3 - Efficacia dello statuto Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Articolo 4 - Interpretazione dello statuto Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile. Articolo 5 - Finalità dell’Associazione Il C.A.V. è un'associazione culturale senza fini di lucro, a struttura democratica ed aperta anche ai non soci, apolitica ed apartitica, ispirata alla normativa sugli Enti non commerciali, che persegue i seguenti scopi: · costituire punto di incontro degli appassionati di astronomia di Verona e provincia, per agevolarne la reciproca conoscenza e l'aggiornamento culturale tramite attività mirate alla pratica amatoriale dell'astronomia; · promuovere la diffusione dell'astronomia amatoriale, sia nell'ambito scolastico di ogni ordine e grado che fra i cittadini, tramite iniziative aperte al pubblico, autonomamente programmate o svolte in concomitanza di manifestazioni indette da altre Organizzazioni, o in regime di convenzione con Enti Pubblici; · collaborare con Enti e persone nella realizzazione di strutture ed attività del settore, nonché nell'effettuazione di ricerche, studi ed esperienze dirette ad acquisire dati tecnici e scientifici od a produrre relazioni, progetti e documentazioni dei quali dotare il C.A.V.; · svolgere azione di sensibilizzazione verso gli Enti Pubblici e la cittadinanza per un'adeguata tutela del cielo stellato e promuovere azioni di salvaguardia dei siti adibiti all'osservazione; · agire in sintonia con l'Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) e costituirne punto di riferimento per Verona e provincia; · allo scopo di perseguire le finalità istituzionali di cui al presente articolo, il Circolo Astrofili Veronesi ha facoltà di organizzare e gestire viaggi e gite culturali riservate ai propri soci e, occasionalmente, a estranei che intendano aderire alle attività sociali. · L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. · L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. · L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della regione Veneto. Articolo 6 - I beni I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. Articolo 7 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. Articolo 8 - I Soci 1. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono iscriversi, senza limiti di età, le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo. I Soci sono titolari dei diritti e doveri descritti nel presente Statuto e hanno diritto di elettorato secondo i principi di democraticità. L'iscrizione al C.A.V. si perfeziona con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea, ed implica l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni del Circolo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. 3. L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Non è ammessa la partecipazione alla vita associativa (iscrizione) per periodi inferiori ad un anno sociale. 4. I Soci sono tenuti a rinnovare annualmente l'iscrizione tramite la corresponsione della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, pena il decadimento della qualità di Socio. Per i Soci decaduti e per i Soci nuovi iscritti, la quota associativa è dovuta nella misura intera annuale indipendentemente dalla data di reiscrizione o prima iscrizione. 5. La qualifica di Socio Onorario può essere assegnata, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, a Soci che si siano particolarmente distinti in ambito scientifico o per altri meriti di particolare rilievo, tale qualifica esonera il Socio dal pagamento della quota associativa 6. Le prestazioni fornite dai Soci nel quadro delle finalità dell’Associazione sono gratuite. Nessun compenso da parte di terzi può essere direttamente ricevuto a titolo personale dal Socio agente. L’Associazione può tuttavia provvedere al rimborso delle sole spese vive, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute dal Socio per lo svolgimento di attività programmate dall’Associazione. Gli associati hanno pari diritti e doveri Hanno il diritto di: · eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; · essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; · prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, · esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; · votare in assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. · denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore. Hanno il dovere di: · Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; · Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. Articolo 9 - Gli organi 1. Sono Organi dell’Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; i Revisori dei Conti. 2. Le cariche sociali elettive (Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti) non sono in alcun modo remunerate, fatto salvo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni. 3. Non possono essere eletti a cariche sociali i Soci che non siano in regola con le quote sociali o non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Articolo 10 - L’Assemblea dei Soci 1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. 2. Modalità di convocazione a) L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione in seduta ordinaria, di massima entro il mese di gennaio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta e da svolgere e comunicazioni varie. Viene convocata in seduta straordinaria quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o sia richiesta da almeno un decimo dei Soci o dal Consiglio Direttivo. b) La convocazione si effettua con un preavviso di giorni quindici per l'Assemblea ordinaria e di giorni dieci per quella straordinaria, mediante inviti scritti ai Soci. Tale comunicazione può avvenire tramite lettera, fax, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. Gli avvisi e gli inviti devono specificare la data, l'ora di prima e seconda convocazione, la sede di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. L'O.d.g. prevede necessariamente un periodo per "Varie ed eventuali". c) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. 3. Competenze a) L'Assemblea dei Soci è competente a: · approvare il bilancio consuntivo e le relazioni sulle attività svolte e da svolgere, presentati del Consiglio Direttivo e dal Presidente; · approvare o modificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, dopo un periodo di sperimentazione pratica; · stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote annuali di iscrizione; · deliberare su altre eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci; a tal fine, affinché possano costituire aggiornamento dell'O.d.g. dei lavori dell'Assemblea, le proposte dei Soci devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa; · esprimersi in tema di ricorsi a provvedimenti disciplinari, di varianti allo Statuto e di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento. b) L'Assemblea dei Soci inoltre: · elegge ogni due anni gli Organi Sociali; · definisce struttura, competenze e termini temporali degli organi provvisori di gestione. 4. Svolgimento dell'Assemblea a) In sede di Assemblea, hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota sociale e di età superiore ai 18 anni. b) L'Assemblea è valida: - in prima convocazione, se presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. c) Ove non diversamente indicato, l'Assemblea, purché valida, delibera per alzata di mano, o per consenso via telematica ed a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo in carica, o da un presidente eletto al momento dell'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un fiduciario per la verbalizzazione dei lavori. Il verbale è approvato dall'Assemblea al termine della seduta e custodito nel Registro dei Verbali dell’associazione. e) Nelle sessioni in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea nomina da uno a tre scrutatori per la distribuzione, la raccolta e lo spoglio delle schede. Egli dà comunicazione all'Assemblea dei risultati. L'elezione alle cariche sociali avviene a scheda segreta. f) È cura del Consiglio Direttivo predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento dell'Assemblea e delle eventuali elezioni. Articolo 11 - Volontario e attività di volontariato L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario Articolo 12 - Candidature ed assunzione delle cariche sociali 1. In vista della scadenza dei mandati, il Consiglio Direttivo raccoglie proposte e candidature per gli incarichi di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti. Tali candidature vengono rese note ai Soci con congruo anticipo, se possibile, e comunque presentate dal Presidente uscente o suo delegato in sede di Assemblea. 2. Le candidature sono individuali e riferite ad una precisa carica sociale. 3. L'effettiva assunzione delle cariche da parte degli eletti (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti) è subordinata all'esplicita accettazione da parte degli stessi. L'accettazione deve avvenire senza riserve, ed essere manifestata, eventualmente tramite delegato, in sede di Assemblea. 4. I Soci che durante l'anno sociale subentrano a Membri del Consiglio Direttivo od a Revisori dei conti manifestano la loro accettazione al Consiglio Direttivo. Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo 1. l'organo collegiale cui spetta la funzione decisionale nell’ambito dell’Associazione per quanto non di competenza dell'Assemblea, e che è titolare del mandato fiduciario dell'Assemblea. È composto da sette consiglieri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. 2. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri: · il Presidente dell’Associazione; · il Vicepresidente dell’Associazione, che subentra al Presidente qualora, nel corso del mandato, quest'ultimo risulti dimissionario, o indisponibile o impedito per periodi superiori a trenta giorni; · il Segretario Cassiere dell’Associazione; · l'incaricato dell'aggiornamento e custodia del Registro dei Verbali. 3. Al Consiglio Direttivo, in particolare, compete: · stabilire il programma delle attività sociali interne e delle attività didattico-culturali a favore di terzi; · autorizzare le spese e definire i rimborsi da richiedere per prestazioni a favore di terzi; · sottoporre il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; · stabilire una ripartizione degli incarichi e delle responsabilità tra i membri del Consiglio Direttivo stesso; · assumere i provvedimenti disciplinari di cui all'Articolo 18. 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, con diritto di voto. In sua assenza è presieduto dal Vicepresidente o dal membro più anziano partecipante. 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce con periodicità di massima mensile, o su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due membri di esso rivolta al Vicepresidente. Tali riunioni sono valide se almeno sei membri del Consiglio (compreso eventualmente il Presidente) sono presenti di persona. Alle riunioni può partecipare con diritto di voto il Presidente. 6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo formano oggetto di sintetico verbale che viene inserito nel Registro dei Verbali. 7. Qualora nel corso del mandato, per indisponibilità prolungata o dimissioni, vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i Soci che nelle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto (in caso di parità di voti prevale l'età anagrafica) e vi permangono fino alla fine del mandato. 8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel registro unico nazionale del terso settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Articolo 14 - Il Presidente 1. Resta in carica due anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni, di indisponibilità o impedimento superiore a trenta giorni, viene sostituito dal Vicepresidente (vedi Articolo 7), fino alla nomina del successore in caso di dimissioni. 2. È il rappresentante legale del Circolo verso terzi e titolare della responsabilità amministrativa della gestione del Circolo in solido con il Segretario Cassiere. 3. Nella gestione del Circolo, il Presidente: · firma la corrispondenza e gli atti che impegnino comunque il Circolo; · mantiene i contatti con Enti ed Autorità, in prima persona o tramite delegati che agiscono a suo nome sulla base di direttive vincolanti; · partecipa come membro di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, che può convocare e cui presiede, se presente; · svolge funzioni di promozione, coordinazione ed indirizzo complessivo delle attività del Consiglio Direttivo in tema di programmazione didattica e tecnica e do scelte gestionali in genere. 4. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo: · convoca e presiede l'Assemblea Sociale con le modalità e le eccezioni di cui all'Articolo 5; · designa, tra i membri del Consiglio stesso o tra i Soci, collaboratori diretti cui attribuire la responsabilità organizzativa di specifiche attività sociali (attività pubbliche e/o didattiche, biblioteca, mezzi tecnici, notiziario periodico, ricerche, studi e progetti, aggiornamento del sito web, etc.); tali collaboratori rispondono della loro attività direttamente al Consiglio Direttivo; · sanziona l'assunzione di impegni didattico-culturali verso terzi; · commina i provvedimenti disciplinari di cui all'Articolo 18. Articolo 15 - Il Segretario-Cassiere 1. Predispone lo schema del bilancio per essere annualmente sottoposto all'Assemblea dei Soci corredato della relazione dei Revisori. 2. Tiene aggiornati l'elenco e le schede dei Soci, la corrispondenza, la documentazione contabile ed il registro dei beni patrimoniali. 3. Custodisce la cassa del Circolo, il fondo di riserva, i timbri la carta intestata e le tessere in bianco. 4. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo. Articolo 16 - I Revisori dei Conti 1. Sono due Soci maggiorenni cui spetta la verifica dei libri contabili dell’Associazione. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. 2. La verifica che avviene a premessa della presentazione del bilancio consuntivo annuale dà luogo ad una relazione all'Assemblea e all'annotazione dei risultati sul Registro dei Verbali dell’Associazione. 3. In caso di indisponibilità prolungata o dimissioni si applica il criterio di supplenza. Articolo 17 – Fondo comune e bilancio dell’Associazione 1. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito dalle entrate di cui all'Articolo 16 e dai beni mobili ed immobili di proprietà, acquistati o provenienti da donazioni o lasciti. Esso non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale è stato costituito o imposto per legge. 3. Il Fondo Comune concorre alla copertura dei rischi connessi alle obbligazioni assunte verso terzi dagli organi direttivi a nome dell’Associazione. 4. Il bilancio è composto da un rendiconto economico. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le entrate e le uscite secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto tra i Soci, ma obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse. 5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale (primo gennaio - 31 dicembre). Articolo 18 - Le entrate del Circolo Sono costituite da: · quote di iscrizione; · proventi derivanti dalle attività sociali a favore di terzi o dalla cessione in uso a terzi di studi, relazioni, documenti di produzione e dotazione sociale; · contributi, elargizioni, lasciti da parte di Enti pubblici e privati e da persone; · redditi patrimoniali; · vendita occasionale di materiali ed attrezzature. Articolo 19 - Responsabilità di gestione dell’Associazione. Ferma restando la responsabilità legale del Presidente per le obbligazioni assunte verso terzi, la responsabilità interna della gestione dell’Associazione in armonia con gli scopi statutari e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea è assunta, nei confronti dell'Assemblea stessa, solidalmente da tutti i componenti del Consiglio Direttivo unitamente al Presidente. Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari 1. Nei confronti dei Soci che, per fatti od omissioni, abbiano compromesso il prestigio o gli interessi dell’Associazione o di suoi singoli Organi e Soci, possono essere adottati provvedimenti disciplinari di: · richiamo scritto; · rifiuto del rinnovo del tesseramento. 2. I provvedimenti sono comminati dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo. Contro di essi è ammesso ricorso diretto all'Assemblea ordinaria dei Soci ed in essa discusso. Articolo 21 - Modifiche allo Statuto Il presente Statuto può essere modificato alla condizione che: · la proposta di modifica sia posta all'O.d.g. dei lavori dell'Assemblea Straordinaria ed approvata da almeno due terzi dei presenti o rappresentati; · i presenti o rappresentati siano nella misura di cui all'Articolo 8. Art. 22 - Libri sociali L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente Articolo 23 – Convenzioni Le convenzioni tra APS e le Amministrazioni Pubbliche di cui l’articolo 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione. Articolo 24 - riferimenti legge 117/2017 Il Circolo Astrofili Veronesi accoglie pienamente il D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato e ne recepisce i riferimenti in tutte le sue iniziative. Articolo 25- Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in Assemblea Straordinaria con la maggioranza con il voto favorevole di ¾ dei soci come richiesto dall’art. 21 del Codice Civile. Le eventuali attività e beni sociali seguiranno la destinazione decisa dall'Assemblea stessa, destinando comunque il patrimonio ed il fondo comune ad altre organizzazioni non commerciali operanti nell'area dell'astronomia amatoriale. Articolo 26 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Statuto approvato dall’assemblea dei soci in data 26 Ottobre 2020 in seconda convocazione e con la maggioranza dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto; abroga il precedente ed è depositato presso l’Ufficio del Registro di Verona in data 29 Ottobre 2020. L’associazione è iscritta al registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, con decreto dirigenziale n.263 del 16/09/2015, ai sensi della normativa L.R. 13 settembre 2001 n.27, art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177. Codice Fiscale 93103000233. Partita IVA 04290520230 Redatto il 26 Ottobre 2020 in tre esemplari originali. Depositato presso l’Ufficio del Registro di Verona in data 29 Ottobre 2020. |
Circolo effettua inoltre ricerca astronomica a livello amatoriale, con gruppi di lavoro che collaborano a programmi di Enti scientifici nazionali/internazionali nei settori di "Osservazione e ripresa planetaria", "Astrometria e ricerca di asteroidi", "Osservazione e misurazione di stelle variabili", "Ricerca Supernova extragalattiche", "Spettroscopia", "Monitoraggio delle meteore","Orologi e quadranti solari" ed infine "Inquinamento luminoso". Su richiesta di enti pubblici (Comuni, Circoscrizioni), di Scuole medie e superiori di Verona e Provincia, e di Enti vari, vengono anche svolti seminari e corsi di introduzione all’astronomia. |